L’articolo 2-bis del Dl 113/2024 riconosce per il 2024 un’indennità di 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in determinate condizioni economiche e familiari.  Si tratta di un importo esente da Irpef, da corrispondersi una tantum e che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente.  E' stabilito che i datori di lavoro riconoscano l’indennità insieme alla tredicesima mensilità ai lavoratori che ne facciano richiesta. I sostituti d’imposta, a loro volta, recuperano le somme erogate sotto forma di credito d’imposta, che potranno utilizzare in compensazione a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.   L’articolo 2-bis, comma 1, del Decreto Omnibus stabilisce che il bonus è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni: c) abbiano un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo5 – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.   Con la risoluzione n.54/E l'Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo con cui i sostituti d’imposta potranno utilizzare suddetto credito in compensazione nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP). Per il modello F24:
a) abbiano, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) 3 , oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale, come individuato dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR4. In merito alla nozione di coniuge, si ricorda che il riferimento è inteso anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):
- “174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti - articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”.
 
Non sarà possibile il cumulo se l’indennità è già percepita da un altro componente del nucleo famigliare.
L’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni utili chiarimenti operativi al riguardo nella circolare n. 19/E, in ambito di requisiti soggettivi e oggettivi e degli adempimenti necessari da parte del datore di lavoro e del lavoratore.
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