Nuova chance per rideterminare il valore delle partecipazioni.

Nuova possibilità per rivalutare le partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2023. La scadenza da segnare sul calendario è quella del 15 novembre 2023, data entro la quale occorrerà provvedere al versamento di un’imposta sostitutiva del 16% (inizialmente 14%), da applicarsi sul valore certificato da un’apposita perizia di stima, che dovrà essere giurata entro lo stesso termine del 15 novembre 2023. I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Sono incluse, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Per queste ultime, l’imposta va calcolata sul valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2022.
La legge di Bilancio 2023 ha infatti riproposto la possibilità di rivalutare le partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2023 (non in regime di impresa), estendendola anche alle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati. L'imposta sostitutiva è pari al 16%, salvo per i redditi di capitale e i redditi diversi riferiti a OICR sui quali si applica l'imposta sostitutiva del 14%.

SOGGETTI INTERESSATI

  1. Persone fisiche.
  2. società semplici.
  3. Enti non commerciali.

Restano esclusi i redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali.

OGGETTO DELLA RIVALUTAZIONE

Partecipazioni qualificate e non qualificate (titoli, quote o altri diritti non negoziati in mercati regolamentati), possedute alla data del 1° gennaio 2023.

PLUSVALENZE O MINUSVALENZE

(+) Corrispettivo percepito a seguito della cessione.
(-) Valore di perizia al 1° gennaio 2023, da predisporre entro il 15 novembre 2023.
(-) Costo della perizia redatta per conto dei possessori dei titoli, quote e diritti, in proporzione al costo sostenuto.


(=) Plusvalenza tassabile (valore di cessione maggiore del valore di perizia)

Agevolazione - In luogo del costo o valore di acquisto, può essere assunto il valore alla data del 1° gennaio 2023 della frazione di patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, retta da soggetto iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel Registro dei Revisori Legali, nonché nell'elenco dei Periti regolarmente iscritti alle camere di Commercio, ai sensi del R.D. 2011/1934 (art.1, c. 428 L. 311/2004), a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

  • 16% per le partecipazioni qualificate e non qualificate possedute al 1° gennaio 2023 (su valore perizia).
  • 16% per i titoli, quote e diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (applicato sulla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022).
  • 14% per le quote o azioni in OICR (applicato sulla differenza tra il valore al 31 dicembre 2022 e il costo/valore di acquisto o sottoscrizione).

Versamento:

  • entro il 15 novembre 2023 deve essere effettuato il versamento per le partecipazioni quotate e non quotate.
  • entro il 16 settembre 2023 doveva essere effettuato il versamento per quote e azioni in OICR da parte dell'intermediario, previa opzione esercitata dal contribuente entro il 30 giugno 2023.

L'imposta sostitutiva può essere versata in un'unica soluzione oppure rateizzata fino ad un massimo di 3 rate di pari importo a partire dal 15 novembre 2023. Le rate successive devono essere versate entro il 15 novembre 2024 ed entro il 15 novembre 2025, con l'applicazione degli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

PRECEDENTI RIVALUTAZIONI

Coloro i quali abbiano già effettuato precedenti rideterminazioni del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo dell'imposta sostitutiva precedentemente versato.

Se l'imposta pagata precedentemente non viene detratta da quanto dovuto per la nuova rivalutazione, è possibile chiederne il rimborso. In questo caso l'istanza deve essere presentata entro 48 mesi, a decorrere dalla data del versamento dell'intera nuova imposta oppure dalla prima rata. L'importo chiesto a rimborso non può comunque eccedere quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione. Nel caso di opzione per il pagamento rateale, non devono essere pagate le rate residue e ed possibile detrarre da queste l'imposta a suo tempo versata.
Inoltre, stando a quanto affermato nella circolare 47/E/2011 dell'Agenzia delle Entrate, è anche possibile la perizia di stima al ribasso rispetto alla precedente rivalutazione. In questo caso l'importo precedentemente pagato potrebbe essere chiesto a rimborso oppure compensato.


PERFEZIONAMENTO DELLA RIVALUTAZIONE

La rivalutazione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva o della sola prima rata. Infatti il mancato pagamento delle rate successive alla prima non pregiudica la validità della rivalutazione e comporta l'iscrizione a ruolo di quanto non versato, fatta salva la possibilità di regolarizzare l'omissione mediante il ravvedimento operoso.


CESSIONE A PREZZO PIU' BASSO

Qualora le partecipazioni fossero cedute ad un valore inferiore rispetto a quanto determinato con la perizia di stima, non si determinerebbe alcuna minusvalenza fiscalmente rilevante.


DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Nella dichiarazione dei redditi da predisporre per l'anno in cui è stata effettuata la rivalutazione delle partecipazioni, occorre provvedere alla compilazione del quadro RT del modello Redditi.




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