Addio alla certificazione unica per forfettari e minimi. Ultimi adempimenti per il 2023 con la CU 2024.

Con le introduzioni dell’art. 3 D.Lgs. 8.01.2024, n. 1, a partire dal periodo d'imposta 2024 i soggetti che corrispondono compensi a forfetari o minimi, ossia che ricevono fatture da contribuenti forfetari (art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014) o minimi (cd. regime di vantaggio, D.L. 98/2011), non dovranno più trasmettere la Certificazione Unica a favore di questi soggetti.
Il 2023, pertanto, sarà l’ultimo anno da certificare per i suddetti contribuenti (CU 2024, periodo d’imposta 2023). L' esonero riguarda somme erogate nell'anno 2024 la cui Certificazioni Uniche avrebbero dovuto essere inviate nell'anno 2025.

Il comma 6-septies all’art. 4 D.P.R. 322/1998, dell’art. 3 D.Lgs. 8.01.2024, n. 1, ha appunto disposto che, a decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfetario, ovvero il regime fiscale di vantaggio (dei minimi), sono esonerati dagli adempimenti relativi alla consegna e successiva trasmissione telematica della Certificazione Unica. Per gli interessati  all'ultimo invio della CU 2024 per i compensi 2023, si evidenzia che le Entrate, con il Provvedimento n 8253 del 15 gennaio, hanno approvato i relativi modello e istruzioni da inviare entro il 16 marzo.

Quindi, quest'anno, con riferimento all'anno 2023, rimane il consueto obbligo di trasmettere le Certificazioni Uniche per certificare le somme corrisposte ai forfetari.

Riepiloghiamo brevemente come devono comportarsi i vari soggetti interessati:

  • chi riceve fattura da un professionista minimo dovrà trasmettere la CU, ma non dovrà trasmettere il Modello770, poiché il professionista minimo non è soggetto a ritenuta;
  • chi riceve fattura da un professionista forfetario dovrà trasmettere la CU, ma non dovrà trasmettere il Modello770, poiché il professionista minimo non è soggetto a ritenuta;
  • il contribuente minimo che riceve una fattura da un professionista in regime forfetario o minimo, dovrà trasmettere la relativa CU, ma non dovrà trasmettere il Modello770;
  • il contribuente minimo che riceve una fattura da un professionista in regime "ordinario", dovrà trasmettere la relativa CU, con l'indicazione della ritenuta operata e dovrà trasmettere anche il Modello770;
  • il forfetario che riceve fatture da professionisti “ordinari”, forfetari o minimi non dovrà compilare la CU e neppure il Modello 770 per alcun soggetto, poiché non è sostituto d'imposta. In questi casi il contribuente forfetario deve compilare l’apposita sezione del quadro RS della dichiarazione Redditi PF indicando il codice fiscale del soggetto a cui viene erogato il compenso e l’ammontare dello stesso.

Invece, dall’anno 2025, con riferimento al periodo d'imposta 2024, chi riceve fatture da professionisti minimi o forfetari non dove più trasmettere la CU. Rimane l'obbligo per il contribuente forfetario di compilare l’apposita sezione del quadro RS della dichiarazione Redditi PF indicando il codice fiscale del soggetto a cui viene erogato il compenso e l’ammontare dello stesso.


Foto di Mikhail Nilov: https://www.pexels.com/it-it/